(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata
                      n. 25 del 3 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPROVATO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Dopo  l'ultimo comma dell'art. 26 della L.R. n. 29/1988 e' aggiunto
il seguente:
  "Agli amministratori che risiedono al  di  fuori  del  Comune  sede
dell'Azienda   per   lo   svolgimento   delle  proprie  funzioni,  e'
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per  l'uso  del  mezzo
pubblico   o   l'indennita'   chilometrica   prevista  dalle  vigenti
disposizioni per l'uso del proprio mezzo di trasporto".